L’intervento “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” del CSR Sicilia 2023-2027 mira a sostenere, tramite contributi a fondo perduto, gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole per favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle aree rurali. L’obiettivo è aumentare il reddito delle famiglie agricole, rendere più attrattive le zone rurali e contrastare lo spopolamento, contribuendo al tempo stesso a un migliore equilibrio economico e sociale del territorio.
Dotazione: 40 milioni di euro.
Possono accedere gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile che si qualificano come aziende agrituristiche di nuova costituzione o già costituite.
Con riferimento alle aziende agrituristiche già operanti con servizi di ospitalità (posti letto e/o agricampeggio), per la partecipazione ai bandi è obbligatorio il possesso della classificazione in spighe di cui al decreto di questo Assessorato n.175 del 28/2/2006, pubblicato nella GURS n. 15 del 24/3/2006.
Non sono ammessi in nessun caso coloro i quali hanno già in corso progetti di finanziamento per la medesima tipologia di intervento e non hanno ancora completato il progetto di investimento.
L’avviso prevede 4 linee di intervento.
1. Agriturismo
I progetti presentati devono essere compatibili con le attività incluse nel nulla osta agrituristico rilasciato dagli Ispettorati dell’Agricoltura, limitatamente ai fabbricati e agli spazi esterni nello stesso individuati, e con le autorizzazioni degli Enti competenti. Le spese ammissibili riguardano:
Per i limiti ai progetti sull’attività agrituristica di ristorazione e ospitalità si vedano i dettagli riportati in fondo alla pagina*.
2. Agricoltura sociale**
È necessario che l’impresa proponente sia in possesso di convenzione con l’Ente Pubblico finalizzata a definire l’intervento/servizio socioassistenziale da offrire alla popolazione e i rapporti tra impresa agricola ed Ente Pubblico. Le spese ammissibili riguardano:
Non è ammissibile l’acquisto degli animali.
3. Attività Educative/Didattiche
I richiedenti devono risultare in possesso di nulla osta, alla data di presentazione della domanda di sostegno, in corso di validità o rinnovo, rilasciato dall’Ispettorato dell’Agricoltura di competenza; il nulla osta potrà riguardare esclusivamente tale settore, eventualmente in connessione con l’attività di degustazione dei prodotti aziendali. Le spese ammissibili riguardano:
4. Trasformazione di prodotti non presenti nell’allegato I TFUE
Il prodotto da trasformare deve essere prodotto primario agricolo (incluso nell’Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea) prodotto per almeno il 60% dalla azienda agricola richiedente; il prodotto finale può essere un qualsiasi prodotto alimentare (cibo o bevanda, in ogni caso per alimentazione umana) non incluso nell’Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea (ad es. birra, prodotti dolciari, creme alimentari, pane, ecc.). L’intera fase della produzione del prodotto agricolo primario e della trasformazione di questo in prodotto finale confezionato e pronto per il consumatore finale deve essere svolta all’interno della azienda agricola richiedente. Non è ammessa l’esternalizzazione di fasi intermedie. Le spese ammissibili riguardano:
Per tutte e 4 le linee di intervento sono inoltre ammissibili spese di carattere generale (es. consulenze per la presentazione della domanda) fino ad un massimo del 12% dell’importo dei lavori.
*Ai fini di una opportuna utilizzazione delle risorse finanziarie per aziende agrituristiche di nuova costituzione non possono prevedere la creazione di servizi di ristorazione e/o ospitalità in camere e appartamenti (esclusi eventuali bungalow) che vadano oltre a 150 posti tavola e/o 55 posti letto. Parimenti, le aziende già autorizzate dai Comuni per servizi di ristorazione e/o ospitalità, non potranno ottenere contributi per incrementare ulteriormente tali servizi, in misura superiore a 150 posti tavola e/o 55 posti letto complessivi (compresi quelli già esistenti). Con riferimento all’offerta di ospitalità in spazi aperti, le aziende di nuova costituzione non possono prevedere la creazione di piazzole in numero superiore a 30 e bungalow in legno per non oltre 25 posti letto e con incidenza non superiore al 35% della superficie complessiva delle piazzole, come stabilito dall’art. 1 della L.R. n. 13/2006. Di conseguenza, le aziende già autorizzate dai Comuni per servizi di agricampeggio, non potranno ottenere contributi per incrementare ulteriormente tali servizi, in misura superiore a 30 piazzole (comprese quelle già esistenti) e per realizzare bungalow, oltre i limiti sopra precisati. Tuttavia, qualora l’azienda sia già dotata di piazzole autorizzate in misura superiore a 30, è ammissibile il solo intervento per eventuali servizi igienici, docce e lavabi aggiuntivi. In ogni caso, si ribadisce che non è consentita la realizzazione di bungalow in assenza di piazzole. Inoltre, non sono ammissibili le domande presentate da aziende di nuova costituzione, con investimento esclusivamente finalizzato al servizio di ristorazione. A riguardo, il servizio di ristorazione dovrà essere affiancato da una ricettività minima aziendale di almeno n. 6 posti letto in camere, appartamenti o bungalow.
**Per agricoltura sociale, come definito dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, in forma singola o associata, dirette a realizzare: a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell’articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante; d) progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché’ alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 60% per le piccole imprese, 50% per le medie imprese, 40% per le grandi imprese.
Non saranno ammessi i progetti il cui contributo pubblico richiesto sia al di sotto di euro 40.000 e al di sopra di euro 1.200.000.
Bando a graduatoria. Il punteggio minimo da ottenere per l’accesso al sostegno è pari a 50 punti e dovrà essere raggiunto con il concorso di almeno due dei criteri di selezione individuati dall’avviso.
Le domande di sostegno dovranno pervenire, attraverso il portale SIAN dal 5 novembre 2025 al 5 febbraio 2026.