L’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Beneficiari
Tutte le imprese Micro PMI e Grandi Imprese.

Esclusi
I soggetti che operano nei seguenti settori:

  • industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
  • trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture;
  • produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
  • banda larga, nonché
  • creditizio, finanziario e assicurativo.

Tipologia di interventi ammissibili

  • Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica;
  • acquisto di terreni;
  • acquisizione, realizzazione, ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Sono escluse le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali sussistano i rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del Codice civile.

Entità e forma dell’agevolazione
Limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

Il credito è differenziato per regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento:

  • 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
  • 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna;
  • 50%-40%, nelle regioni Puglia e Sardegna;
  • 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
È cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.
Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Obblighi
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici goduti.
Ai fini del riconoscimento del credito, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili dev’essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società abilitata.

Scadenza
La legge di bilancio 2025 ha esteso l’agevolazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
Gli operatori dovranno:

  • comunicare all’Agenzia delle entrate, tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;
  • attestare successivamente, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella precedente comunicazione. Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025 ha approvato i modelli di comunicazione e ha definito le relative modalità di trasmissione telematica.

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